L’assunzione di alcol, anche in modesti quantitativi, prima di mettersi alla guida di un veicolo, compromette le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle performance di guida. Tale effetto è computato dalla legge manifestarsi a partire da una alcolemia di 0,5g/L, limite al di sotto della quale è lecito condurre un veicolo (fatto salvo il caso di alcune categorie “particolari” di conducenti per cui vale tolleranza zero). Tale soglia è in linea con la maggioranza delle norme adottate nei principali Paesi Europei.

In Italia la guida in stato di ebbrezza è sanzionata dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), recentemente novellati per effetto di:

  1. Decreto Legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e convertito in legge dal c.d. Pacchetto sicurezza – Legge 24 Luglio 2008, n. 125 -, che ha introdotto sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza, fino a prevedere la confisca del veicolo
  2. Legge 29 Luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale ha modificato molti articoli del Codice della strada e ha introdotto il nuovo articolo 186 bis contenente una disciplina ad hoc per conducenti “particolari”.

L’art. 186 così come modificato dalla Legge 120/10 prevede sanzioni specificatamente modulate in base al tasso di alcolemia riscontrato nel conducente sorpreso al volante in stato di ebbrezza. Nei casi più gravi la sanzione è accompagnata da provvedimenti sulla patente e/o da decurtazione di punti.

Conducenti “comuni”

Valore alcolemia

Sanzione minima
in euro

Sospensione
patente per mesi

Punti
decurtati

Arresto
per mesi

Conseguenze
su veicolo

  1. 0,5
  2. 0,8

Sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro

da 3  a  6

10

No

Fermo del veicolo

  1. 0,8
  2. 1,5

Ammenda da 800 a 3.200 euro

da 6 a 12 mesi

10

Fino a 6 mesi

Fermo del veicolo

oltre 1,5

Ammenda da 1.500 a 6.000 euro

da 12 a 24 mesi – revocata in caso di recidiva nel biennio

10

da 6 a 12 mesi

Sequestro preventivo e confisca del veicolo

L’art. 186 bis prevede apposite sanzioni per i conducenti “particolari”, vale a dire per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, per i neo-patentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente B negli ultimi tre anni, e per chi esercita professionalmente attività di trasporto di persone o cose (taxi, autocarri, …)

Conducenti “particolari” 

Valore alcolemia

Sanzione minima in euro

           Sospensione

               patente

   Decurtazione

         punti

     Arresto     Conseguenze

      sul veicolo

5

da 0,5

da 4 a 8 mesi

10

da 0,8

Ammenda 1.066,67

da 8 a 18 mesi

10

Fino a 9 mesi

oltre 1,5

Ammenda 2.000,00

da 16 a 36 mesi

10

da 8 a 18

Conformemente a quanto previsto dalla Legge 15 Luglio 2009, n. 94, le sanzioni sono aumentate:

  • di 1/3 per le violazioni commesse tra le 22.00 e le 7.00
  • da 1/3 alla metà se commesse tra le 22.00 e le 7.00 dai conducenti “particolari”

La legge prevede che il conducente possa essere sottoposto ad accertamento alcolimetrico attraverso l’etilometro, che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Chi, senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito che prevede la stessa sanzione applicabile a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, vale a dire:

– Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno; sanzione minima di 2.000 euro per i “conducenti particolari”

– Sospensione patente da 1 a 2 anni per i conducenti comuni e da 8 a 18 mesi per i “conducenti particolari”

– Fermo amministrativo del veicolo 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell’illecito

– Decurtazione di 10 punti dalla patente

La sospensione della patente di guida consiste nella privazione temporanea della sua validità. Laddove la patente venga sospesa per guida sotto l’effetto di alcolici o per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest – per effetto di ordinanza emessa dal Prefetto territorialmente competente entro 15 giorni dall’invio della patente stessa da parte dell’agente che ha accertato la violazione del Codice della Strada -, l’interessato sarà tenuto a sottoporsi a visita medica presso una delle Commissioni Mediche Provinciali Patenti di Guida al fine della sua restituzione. La Commissione, al termine di una serie di esami ematici e delle urine volti a monitorare il consumo di alcolici, potrà rilasciare il c.d. certificato di idoneità alla guida, senza il quale il Prefetto non potrà provvedere alla restituzione della patente. Tra le tecniche impiegate, il test CDT (Desialo-Transferrina) risulta essere quello più attendibile come test singolo, con una specificità del 95% . Esso è in grado di identificare un consumo ripetuto e abbastanza consistente negli ultimi 15 giorni. Esistono poi altri parametri, utili soprattutto per stabilire se uno stato di ebbrezza è da attribuirsi ad un consumo isolato, occasionale, o continuato, come i test riferiti a Gamma-GT, Volume Globulare Medio, Transaminasi, Etil-glicuronide e Etilsolfato, Esteri etilici degli acidi grassi.

La revoca della patente di guida consiste in un provvedimento di annullamento permanente della sua efficacia e validità. La patente viene revocata e, pertanto, contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto nei casi in cui:

  • il conducente commetta più violazioni con tasso superiore a 1,5 g/l nel corso di un biennio ex art. 186 o nel corso di un triennio nel caso di conducente particolare ex art. 186 bis
  • il conducente di un mezzo pesante (autobus, autocarro, autoarticolato) abbia un tasso superiore a 1,5 g/l
  • il conducente con tasso superiore a 1,5 g/l provochi un incidente stradale
  • in caso di rifiuto, se il conducente sia già stato condannato per un altro rifiuto nei due anni precedenti

Chi abbia avuto la patente revocata non può più riottenerla, ma potrà sottoporsi nuovamente, dopo almeno un anno dalla data esecutiva del provvedimento di revoca, all’esame di abilitazione alla guida per conseguirne una nuova.

Purchè non appartenga a persona estranea al reato, il veicolo viene sottoposto a confisca obbligatoria quando il tasso rilevato è superiore a 1,5 gr/l oppure quando il conducente rifiuta di sottoporsi all’alcoltest.

Con Decreto del 30 luglio 2008 dei Ministeri del Lavoro, Salute e Politiche Sociali è stato introdotto l’obbligo per i titolari e ai gestori dei locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche di affiggere all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali delle tabelle per il calcolo del tasso di concentrazione di alcol nel sangue o alcolemia. Le tabelle, previste dalla Legge 2 Ottobre 2007, n. 160 sono finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcolcorrelati ed in particolare gli incidenti stradali. Esse devono contenere la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata ed indicare le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 g/l). L’inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

Con legge del 23 marzo 2016, n. 41 è stato introdotto nel nostro ordinamento l’omicidio stradale. La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589 bis del codice penale: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. La legge, che raddoppia i termini di prescrizione per l’omicidio stradale, prevede anche delle aggravanti:

  1. Nel caso in cui il responsabile dell’incidente si trovi in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni e della revoca automatica della patente.
  2. Nel caso in cui l’incidente sia causato da una persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è quella della reclusione da otto a dodici anni, con revoca automatica della patente e divieto per il giudice di considerare la circostanza attenuante della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà).
  3. Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone o la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. Il limite massimo di pena viene stabilito a 18 anni.
  4. Nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

L’articolo 589-bis introduce anche il reato di lesioni stradali colpose: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

Ulteriori modifiche dalla legge allo stesso Codice stabiliscono che nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima, 20 o 30 anni se l’interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti). Nel caso di revoca della patente per le ipotesi meno gravi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca (10 o 12 anni se l’interessato si è dato alla fuga o era alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).