AZIONE DI PREVENZIONE RISPETTO AL CONSUMO GIOVANILE DI ALCOLICI
Nell’ambito del più vasto progetto di salvaguardia della salute dei consumatori, particolare attenzione viene riservata al tema del consumo di bevande alcoliche da parte della popolazione giovanile. I giovani e gli adolescenti rappresentano un target di popolazione vulnerabile ai rischi associati al consumo ed all’abuso di sostanze alcoliche. Il bere, spesso percepito tra i giovani come un tramite di accettazione all’interno del gruppo, rischia di degenerare in fenomeni di consumo irresponsabile e/o abitudinario e divenire causa di gravi implicazioni dal punto di vista sanitario e psico-sociale.
A fronte di tale scenario si è ritenuto di intervenire a contrastare i fenomeni di abuso giovanile attraverso adeguate politiche atte ad accrescere la consapevolezza circa i danni alcol-correlati e, conseguentemente, prevedere delle limitazioni all’accessibilità all’alcol. Ultimo intervento in questo senso risale alla Legge 8 Novembre 2012, n. 189, di conversione del Decreto Legge n. 158/2012, recante Disposizioni urgenti volte a promuovere lo sviluppo del nostro Paese tramite un più alto livello di tutela della salute, noto anche come “D.L. Salute Balduzzi”, con la quale è stata regolamentata l’età consentita per l’acquisto on-premise e off-premise di bevande alcoliche. La nuova legge prescrive il divieto di vendere alcolici ai minori di 18 anni in qualsiasi esercizio commerciale, sia esso luogo di vendita al dettaglio o pubblico esercizio (bar, ristorante), con annesso obbligo di richiesta da parte del venditore del documento di identità, fatto salvo il caso in cui la maggiore età sia manifesta. A chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni 18 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi. Inoltre, il decreto estende il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, già previsto ex art. 689 c.p., anche ai distributori automatici, che dovranno essere dotati di sistemi per la lettura dei documenti o di personale in grado di accertare l’età dei clienti. La stessa sanzione citata prima sarà applicata anche nel caso in cui i distributori non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore.
L’ambiguità della formula normativa ha suscitato alcune difficoltà interpretative, le quali sono state ridimensionate in seguito ad intervento del Ministero dell’Interno. Il Dipartimento della P.S. del Ministero ha precisato che “ove il termine vendita venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione delle attività di somministrazione dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato bevande alcoliche per asporto ai minori di diciotto anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all’art. 689 c.p.”. Una simile interpretazione, ad avviso del Ministero, “sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la ratio stessa del D.L. n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di alcuni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l’assunzione di alcol”, con la conclusione che “secondo l’interpretazione che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell’art. 689 c.p., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età”.